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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA VENTURINI CERAMICHE

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ART. 1 – DEFINIZIONI

1.1       “La Venditrice”: la società Venturini S.r.l. con sede in via Ostiense 985, 00144 ROMA.

1.2       “Il Cliente”: l’avventore che, in quanto persona fisica o persona giuridica, intenda effettuare un acquisto presso la società Venturini s.r.l., mediante i canali commerciali dalla stessa adibiti;

1.2 a)          “Professionista”: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio e nell’interesse della propria attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;

1.2 b)          “Consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

1.3       “Consulente per la vendita”: il singolo collaboratore dell’organico della società Venturini s.r.l., da quest’ultima istruito delle specifiche mansioni di esporre al Cliente le opzioni commerciali di suo possibile interesse e orientarlo all’acquisto.

1.4       “Prodotto”: qualsiasi bene oggetto di compravendita.

1.5       “Ordine”: il modulo di acquisto con il quale il cliente formalizza alla Venditrice la richiesta di potere ordinare la merce di proprio interesse.

1.6       “Costi di spedizione – spese trasporto”: quanto dovuto per il trasferimento della merce, dal deposito della Venturini presso la destinazione indicata, come sede finale del recapito, dal Cliente.

1.7       “Sito internet”: è la pagina telematica, pubblicata ed aggiornata a cura della Venditrice, per il reperimento di dati di informazione e consultazione inerenti la società Venturini s.r.l. e la sua offerta commerciale nonché le condizioni generali di vendita.

 

ART. 2 – COMUNICAZIONI

2.1       Comunicazioni di vendita: ogni richiesta di informazione e ogni comunicazione relativa alla vendita deve essere formulata direttamente al proprio consulente presso l’indirizzo e-mail da quello fornito in sede di primo appuntamento.

2.2       Reclami: qualunque tipo di contestazione e, nello specifico, tutte le denunce per qualsivoglia vizio della merce dovranno essere formalmente segnalate a mezzo posta elettronica a “ufficioreclami@venturiniceramiche.com” e in via obbligatoria, per conoscenza, al Consulente.

 

ART. 3 – ESCLUSIVITA’ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

3.1       Le condizioni generali di vendita quivi articolate, unitamente al modulo d’ordine, costituiscono il regolamento del rapporto contrattuale fra la Venditrice e il Cliente.

3.2       Il Consulente alla vendita non ha potere di derogare alle presenti condizioni generali. Il Cliente, pertanto, dichiara di essere consapevole che eventuali annotazioni/modifiche/integrazioni indicate sul modulo d’ordine non avranno alcun valore derogatorio se non siano state approvate, in forma scritta, dall’Amministratore Unico della Venturini s.r.l. o da uno dei soci delegati dello stesso o dalla Direzione del Commerciale, mediante apposizione di firma per validazione della annotazione/modifica/integrazione.

3.3       Le condizioni generali di vendita applicabili all’ordine sono quelle in vigore alla data della conclusione del contratto e sono presentate dal Consulente, disponibili presso i locali aziendali, oltre che pubblicate sul sito www.venturiniceramiche.com.

 

ART. 4 – PRODOTTO: PREZZI E CARATTERISTICHE. MODALITA’ DELL’ORDINE

4.1         Nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla Venturini s.r.l. per l’eventuale inesattezza delle informazioni contenute in fotografie, disegni, cataloghi, depliant e siti web del Produttore.

4.2         Il Cliente è l’esclusivo responsabile della scelta dei prodotti ordinati e della rispondenza degli stessi alle proprie specifiche esigenze nonché della loro conformità alle prescrizioni normative locali in materia di costruzioni e urbanistica. In tal senso, il Consulente alla vendita non potrà essere ritenuto responsabile per la genericità delle informazioni fornite su caratteristiche e funzionalità dei prodotti. L’ eventuale consulenza offerta al Cliente inerisce esclusivamente alla qualità della merce, nonché al suo utilizzo generico; essa non riguarda le possibilità di impiego dei prodotti per un determinato scopo nell’ambito di un progetto specifico di costruzione, la qual cosa resta di competenza esclusiva del Cliente.

4.3         Ugualmente, l’indicazione della quantità e delle misure della merce ordinata sarà di competenza esclusiva del Cliente, unico responsabile in caso di errore. In nessun caso potranno essere demandati ai Consulenti di Venturini s.r.l. l’onere e la responsabilità di stimare le misure degli articoli né di fornire alcuna indicazione tecnica e/o ambientale circa l’entità dell’ordine da commissionare secondo un criterio di idoneità rispetto la destinazione funzionale della merce, la cui discrezionalità resterà sempre appannaggio esclusivo del Cliente.

 

ART. 5 – MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

5.1        Il contratto sarà ritenuto concluso e produrrà efficacia dall’accettazione della società Venturini s.r.l.

5.2     Eventuali richieste di modifica del Contratto da parte del Cliente dovranno pervenire alla Venturini s.r.l. necessariamente a mezzo email presso l’indirizzo del Consulente, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, dopodiché l’ordine non sarà più suscettibile di nessuna modifica.

La Venturini s.r.l. si riserva di valutare tali richieste e di darne pronta risposta al Cliente.

5.3         Sarà intesa come valida ed efficace, ai fini contrattuali, la sola modifica di cui la Venditrice abbia comunicato accettazione per iscritto, mediante i canali telematici ufficiali indicati all’art. 2 comma 1.

5.4         L’originario preventivo di spesa è vincolante soltanto per l’ordine come inizialmente formulato, e non potrà mai ritenersi esteso alle modifiche contrattuali sopravvenute nei termini di cui ai precedenti commi dell’odierno articolo. L’eventuale rettifica del prezzo concordato sarà stimata e presentata dalla Venditrice in uno alla comunicazione di accettazione delle modifiche richieste, e ritenuta vigente soltanto previo riscontro per accettazione del Cliente, anch’esso da comunicare per iscritto.

 

ART. 6 – PAGAMENTI

6.1         Il pagamento del prezzo di acquisto avverrà in formula unica, secondo le modalità e le tempistiche appresso indicate:

6.1a)    al momento della conclusione del contratto, secondo modalità e tempistiche descritte al precedente articolo, l’acquirente verserà alla Venditrice una somma pari al 30% del totale preventivato, che sarà depositata a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1385 c.c.;

6.1b)    il saldo del prezzo in caso di ritiro avverrà contestualmente alla consegna della merce, nella data comunicata da Venturini ai sensi del successivo articolo 8, presso i locali della Venturini in via Ostiense 985, 00144 Roma o via Alfredo Testoni n. 105, 00148 Roma;

6.1c)    il saldo del prezzo in caso di trasporto presso luogo indicato dal cliente dovrà avvenire necessariamente prima della consegna;

6.1d)    il saldo della merce è condizione perentoria e inderogabile per il ritiro della stessa;

6.1e)    l’acquisto potrà essere saldato:

  • a mezzo bonifico bancario, effettuato sulle seguenti coordinate bancarie IT17Y0569603211000004029X56; e che risulti accreditato almeno 36 ore prima della data della consegna, pattuita tra le parti;
  • mezzo assegno circolare, intestato a Venturini s.r.l.;
  • a mezzo contante, nei casi di importo inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente in materia;

6.1f)    La Venturini si riserva piena ed esclusiva discrezionalità di accettare, o no, pagamenti effettuati attraverso cambiali, assegni bancari, altri titoli di credito ovvero differenti forme di pagamento (cessioni di credito, etc). Laddove venga accordata una modalità alternativa, come quelle indicate a titolo esemplificativo nel presente comma, essa sarà sempre intesa pro solvendo, con efficacia di saldo “salvo buon fine”.

6.2       Tutte le spese inerenti l’incasso, incluse le spese di sconto, sono a carico dell’acquirente.

6.3         Le Parti espressamente concordano che, decorsi 90 giorni dalla data comunicata per la consegna ai sensi dell’art. 8, senza che il Cliente abbia provveduto al saldo del prezzo, la Venturini s.r.l. avrà facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., per inadempimento dell’obbligazione di pagamento, con riserva di risarcimento per il maggior danno e con salvezza del diritto a richiedere il pagamento della penale per il protratto deposito ai sensi del successivo art. 10.

  • In caso di ritiro parziale della merce, il pagamento potrà essere effettuato in misura proporzionale ma il cliente sarà comunque chiamato a ricostituire la caparra confirmatoria nella misura del 30 % del valore degli articoli non ritirati entro le successive 24 ore.
  • Qualunque deroga ai principi di cui ai precedenti punti, quanto a ritiri e saldi parziali, dovrà essere concordata mediante le metodiche di richiesta e accettazione scritta indicate agli artt. 2 e 3 comma 3.2.

 

ART. 7- RITARDATO PAGAMENTO E INTERESSI

7.1         In caso di pagamento oltre il termine stabilito, verranno applicati interessi di mora fissati in misura doppia rispetto agli interessi legali.

7.2         Nei casi in cui la Parti abbiano concordato pagamenti rateizzati, laddove venga meno il rispetto anche di una sola scadenza, la Venditrice, ai sensi dell’art. 1186 c.c., potrà esigere l’immediato saldo dell’intero credito vantato, ancorché parzialmente non ancora scaduto, e rifiutarsi di dare esecuzione a ulteriori forniture, anche se per ordini già confermati.

 

ART. 8 – TEMPI DI CONSEGNA

8.1         Il Cliente dichiara di essere consapevole e di accettare che i tempi di consegna, indicati dalla venditrice in sede di ordine, sono sempre prettamente orientativi e non essenziali, in quanto dipendenti da fattori non direttamente controllabili dalla Venturini s.r.l., giacché relativi, per esempio, alle fasi di produzione e di distribuzione della merce e di cui, pertanto, la Venturini s.r.l. non potrà essere mai essere ritenuta responsabile.

8.2         Ai sensi del comma 8.1, in caso di ritardo nella consegna, in conformità alla disciplina dettata dal cosiddetto “Codice del Consumo”, il Cliente inviterà la società ad adempiere alla propria obbligazione entro un ulteriore termine, non inferiore a giorni 30 giorni lavorativi dalla comunicazione. Detto termine è accettato dal Cliente, aderendo alle condizioni generali mediante sottoscrizione del modulo d’ordine. Decorso infruttuosamente tale termine, il consumatore avrà diritto alla risoluzione del contratto, con restituzione delle somme versate unitamente agli interessi legali.

8.3         La disciplina di cui al punto 8.3 troverà applicazione anche in via parziale, in caso di ritardo relativo soltanto a parte della merce ordinata, con risoluzione del contratto circoscritta a quegli articoli che non sia stato possibile ritirare.  Resta, pertanto, efficace il contratto per la merce restante.

8.6         Il Cliente espressamente dichiara di essere consapevole che in nessuna circostanza, indipendentemente dalla natura essenziale, o no, del termine, Venturini potrà essere ritenuta responsabile per ritardi nella consegna imputabili a condizioni, comportamenti ed eventi alieni al suo potere di controllo e di intervento. Trattasi, a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, di: a) comportamenti additabili allo stesso Cliente, come l’inadeguatezza, l’imprecisione o il ritardo nella trasmissione a Venturini di informazioni o dati necessari alla spedizione dei prodotti; b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime; c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini; d) scioperi parziali o totali; e)  mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, disordini, e tutte la altre cause di forza maggiore; e) ritardi da parte dello spedizioniere.

 

ART. 9 – CONSEGNA MERCE E PASSAGGIO DEL RISCHIO

9.1         La merce ordinata sarà stanziata, in attesa del ritiro, presso i locali deposito della Venturini S.r.l., siti in Roma, via Ostiense km 985 nonché in via Alfredo Testoni n. 105, 00148 Roma.

9.2         La Venditrice assume l’onere di avvisare il Cliente della disponibilità della stessa, comunicando la data esatta da cui avrà possibilità di ritiro. Tale comunicazione è preordinata a consentire al Cliente di organizzare l’asporto della propria commissione senza incorrere in ritardi contrattuali.

9.3         Il Cliente si obbliga a ritirare la merce entro giorni 20 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto 9.2. Durante tale periodo, l’ordinativo sarà custodito a titolo gratuito dalla Venturini S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1177 c.c.

9.4         Il Cliente prende atto che la Venditrice non dispone di un magazzino idoneo a custodire la merce in consegna per periodo superiore a 20 giorni lavorativi, garantendola da qualunque rischio essa abbia a subire, come quello, indicato soltanto a titolo esemplificativo e non anche esaustivo, derivante dall’esposizione agli agenti atmosferici. In tal senso, il Cliente dichiara espressamente di essere stato reso edotto dalla Venturini S.r.l. che l’organizzazione ciclica dei flussi di consegna degli ordinativi comporta, per il corretto funzionamento delle dinamiche aziendali, un’esigenza di avvicendamento delle partite di materiale in deposito presso i magazzini non superiore ai giorni 20 lavorativi.

9.5         Nondimeno, laddove sussista l’esigenza di un periodo di custodia superiore ai menzionati 20 giorni, il Cliente avrà la possibilità di concordare con la Venditrice il trasferimento della propria merce presso differenti locali, idonei alla custodia di lungo termine, con espressa obbligazione di recarsi, entro il termine di ritiro, presso la Venturini S.r.l., per ivi disporre un’apposita postilla contrattuale per l’organizzazione del trasporto altrove ed eventualmente ricalcolare i costi sulla base della comunicazione della nuova destinazione.

9.6         Nelle ipotesi di stallo della merce in magazzino oltre il termine contrattuale, per mancato o parziale ritiro e/o per mancata sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente comma, passerà in capo al Cliente ogni rischio relativo al perimento ovvero al danneggiamento totale o parziale dei beni da quello acquistati, essendo al medesimo noto che la merce è custodita in magazzini inidonei alla conservazione di lungo periodo, tali essendo i locali a disposizione della Venturini s.r.l.

9.7         Se richiesto, mediante compilazione dell’ordine o comunicazione scritta nelle formule prescritte all’art. 2, il Cliente potrà avvalersi del servizio di trasporto e consegna dei prodotti presso l’indirizzo dallo stesso indicato. In tal caso, l’obbligazione di consegna si intenderà adempiuta con il recapito della merce alla destinazione indicata.

Lo scarico della merce sarà effettuata esclusivamente al piano strada. Eventuali trasporti al piano saranno a spesa e cura dell’acquirente e mai effettuate dalla Venturini.

 

ART. 10 – PENALE

10.1       In ogni caso, il Cliente si obbliga a risarcire alla Venturini s.r.l. gli eventuali danni cagionati al Venditore per il mancato ritiro della merce, come disciplinato al comma 3 del presente articolo, e a versare a titolo di penale una somma quantificata nella percentuale dello 0,1% del prezzo totale della merce non ritirata, per ogni giorno di ritardo; altresì con riserva di richiedere il maggior danno.

10.2       Nel caso di ordinativo composto da più prodotti, la Venditrice indicherà all’acquirente la rispettiva data di messa a disposizione del singolo articolo, di cui verranno computati in via esclusiva e specifica anche i termini obbligatori di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 9, nonché le penali del comma 1 del presente articolo.

10.3       Trascorsi 5 giorni dalla messa a disposizione della merce, il Cliente riceverà, esclusivamente a titolo informativo, una mail di ulteriore avviso, al fine di consentire di organizzare il ritiro ed evitare le sanzioni indicate nel presente articolo. Resta fermo che i termini indicati all’art 10.1 decorreranno comunque dalla data di comunicazione della disponibilità della merce ed un eventuale mancato recapito della mail di avviso non avrà alcuna rilevanza.

 

ART. 11- DENUNCIA VIZI

Il Cliente che, a seguito della messa in possesso della merce, ne abbia rilevato eventuali vizi (rotture o danneggiamenti), onde ottenere le tutele di legge, dovrà effettuare la denuncia vizi entro, e non oltre, giorni 8 dall’individuazione del vizio e, laddove si tratti di consumatore, entro, e non oltre, i termini di cui al D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, in ogni caso avvalendosi della seguente procedura:

11.1     In caso di consegna presso indirizzo differente dal magazzino aziendale:

  1. a) indicare, nelle apposite note del documento di trasporto, se al momento della consegna comparissero danni visibili nell’imballaggio esterno, facendone precisa descrizione. Nel caso in cui nulla fosse stato indicato dal Cliente in tale apposito spazio, gli imballaggi saranno considerati integri;
  2. b) effettuare la denuncia del vizio, a mezzo mail e presso gli indirizzi indicati all’art. 2 delle presenti Condizioni Generali, mediante esatta descrizione dello stesso, allegando documentazione fotografica del vizio come riscontrato e degli imballaggi;
  3. c) mettere a disposizione della Venditrice la merce denunciata come viziata, al fine di consentire un sopralluogo immediato qualora la Venturini -o eventuali delegati- volesse farne repentina verifica sul posto.

11.2       In caso di ritiro della merce presso il magazzino aziendale:

  1. a) segnalare eventuali danneggiamenti dell’imballaggio esterno al momento del ritiro. Qualora nulla fosse stato segnalato in merito, l’imballaggio verrà considerato integro;
  2. b) indicare a mezzo mail e presso gli indirizzi indicati all’art. 2 delle condizioni generali di contratto la denuncia del vizio, la descrizione dello stesso e allegare documentazione fotografica del vizio come riscontrato e degli imballaggi.
  3. c) mettere a disposizione della società la merce indicata come viziata al fine di consentire una verifica immediata, laddove fosse a sostenere che, nonostante l’integrità dell’imballaggio, il materiale in esso contenuto si fosse presentato danneggiato.

11.3       In ambedue i casi sopra descritti, onde avvalersi della garanzia per vizi, il cliente dovrà mantenere le scatole e gli imballaggi per consentire alla Venditrice l’eventuale verifica delle condizioni degli stessi.

11.4       In ogni caso, laddove il Cliente abbia avviato la posa in opera della merce segnalata come viziata o danneggiata, decadrà dalla garanzia, senza più alcuna possibilità di avvalersi delle guarentigie di legge.

 

ART. 12 – FORO DELLA CONTROVERSIA

Con salvaguardia e ad eccezione del regime speciale di cui al D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, e succ. mod. e int., tutte le controversie che dall’odierno contratto potranno scaturire per le questioni, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, connesse all’interpretazione, all’applicazione, all’annullamento o alla cessazione dello stesso, saranno deferite, in deroga alla disciplina generale dei codici civile e di procedura civile e per esplicita e concorde volontà delle parti, alla competenza esclusiva del Foro di Roma.